Il piano attestato di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti non possono essere annoverati tra le procedure concorsuali al pari del concordato preventivo, ma sono considerate dalla dottrina maggioritaria procedure stragiudiziali.
Queste tre procedure, spesso (ma non sempre) alternative tra loro, presentano importanti caratteristiche comuni.
Presupposto soggettivo: possono accedervi le imprese (siano imprenditori individuali o società commerciali) ritenute fallibili dall’ art. 1 , L.F. che recita: “Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
La disciplina prevista per il piano attestato di risanamento (ex art. 67 L.F.) è essenziale e poco dettagliata. Non sono stabiliti né il contenuto e la forma del piano, che non deve essere soggetto a pubblicità, né il consenso da parte dei creditori, se non nei limiti delle previsioni di accordi di ridefinizione delle posizioni debitorie.
Può inoltre non essere rispettato il principio della par condicio creditorum essendo consentito all’impresa in crisi definire degli accordi con i vari creditori che stabiliscano delle condizioni particolari di trattamento.
Il piano ha come obiettivo principale la soddisfazione dei creditori, tramite il riassestamento dei debiti e la riorganizzazione economico- finanziaria e manageriale dell’azienda, ai fini del prosieguo dell’attività imprenditoriale.